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Sez. U, Sentenza n. 4269 del 27/06/1986 (Rv. 447033 - 01)

COMUNE - ORGANI - SINDACO - RAPPRESENTANZA DEL COMUNE - IN GENERE - GIUDIZIALE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE DEL COMUNE - CONSEGUENZE - LIMITI TEMPORALI PER LA PRODUZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447033-01

COMUNE - ORGANI - SINDACO - RAPPRESENTANZA DEL COMUNE - IN GENERE - GIUDIZIALE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE DEL COMUNE - CONSEGUENZE - LIMITI TEMPORALI PER LA PRODUZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE.*

L'autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in rappresentanza del comune, anche in fase d'impugnazione, configura non requisito di validità, ma condizione d'efficacia della Costituzione del comune medesimo. Ne deriva che la produzione dei documenti inerenti all'autorizzazione del sindaco a proporre appello deve ritenersi consentita, con piena efficacia sanante della pregressa irregolarità, anche nel corso del giudizio di gravame, fino al momento in cui il collegio trattenga la causa in decisione. (V 1394/83, mass n 426208; (V 6490/80, mass n 410252).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 98, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 99 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 100, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)