Sez. 3, Sentenza n. 1394 del 23/02/1983 (Rv. 426208 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI RATIFICA - NATURA - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI RATIFICA - NATURA - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI.*
La deliberazione del consiglio comunale di ratifica della precedente delibera della giunta, che aveva autorizzato il sindaco a stare in giudizio, in quanto requisito di efficacia e non di validità di siffatta autorizzazione, ancorché prodotta per la prima volta in Cassazione, vale a sanare retroattivamente le irregolarità che, a causa della sua Mancanza, hanno inficiato i precedenti gradi del giudizio. (V 6490/80, mass n 410252; (V 432/79, mass n 396552; (V 5284/77, mass n 388949).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 98, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 99 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 100, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)