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Sez. U, Sentenza n. 14195 del 06/07/2005 (Rv. 582140 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di altre giurisdizioni - Appalto di opera idraulica - Provvedimento di esclusione dalla gara - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582140-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE

La giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, prevista dall'art. 143, primo comma, lett. a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti, mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, conseguendone che esula dalle attribuzioni giurisdizionali del Tribunale superiore delle acque pubbliche, e rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia nella quale venga posta in discussione la legittimità del provvedimento, adottato da un ente pubblico, di esclusione dalla gara di appalto per la realizzazione di opere idrauliche.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)