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Sez. U, Sentenza n. 23070 del 27/10/2006 (Rv. 594600 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Richiesta concessione derivazione acqua - Ricorso avverso provvedimento della Regione Veneto di assoggettamento del relativo progetto a valutazione di impatto ambientale - Incidenza sul regime delle acque pubbliche - Sussistenza - Conseguenze - Devoluzione alla cognizione generale di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Stato
decisa il 2006-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594600-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE

In base al principio desumibile dall'art. 143, primo comma, lettera a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - che attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione "in materia di acque pubbliche" - devono ritenersi devoluti alla cognizione di tale Tribunale tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua, onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque; per converso, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche. Rientra, pertanto, nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche l'impugnazione del provvedimento con cui la Regione Veneto disponga, in relazione (nella specie) a domanda di adeguamento e rinnovo della concessione di una derivazione di acqua, l'assoggettamento del relativo progetto a verifica di impatto ambientale (v.i.a.), ai sensi dell'art. 7 della legge reg. 26 marzo 1999, n. 10, atteso che detto provvedimento, ancorché inerente ad una fase e ad una valutazione preliminare e funzionale rispetto alla sottoposizione alla procedura di v.i.a., ha pur sempre riguardo alla natura dell'intervento progettato ed al suo impatto ambientale e territoriale, comporta una valutazione tecnica strumentale rispetto all'attuazione del progetto, involge un sindacato diretto sull'entità e sulle caratteristiche dell'opera e ne può condizionare la effettiva realizzazione o le modalità di gestione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge Reg. Veneto 26/03/1999 num. 10 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)