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Sez. 1, Sentenza n. 1347 del 22/05/1963 (Rv. 262021 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - PICCOLO IMPRENDITORE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL REDDITO PER LA RM - DETERMINAZIONE - MOMENTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1963-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262021-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - PICCOLO IMPRENDITORE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL REDDITO PER LA RM - DETERMINAZIONE - MOMENTO - FATTISPECIE.*

L'accertamento tributario per imposta di RM cui deve farsi riferimento ai fini dell'art 1 della legge sulla disciplina del fallimento, ossia ai fini di riconoscere o non la qualita di piccolo imprenditore e quello relativo al periodo d'imposta del momento in cui il fallimento e dichiarato. Pertanto, se detto accertamento da, pel periodo indicato, un reddito inferiore al minimo imponibile, e esclusa la procedura concorsuale. Tuttavia, se risulti che negli anni anteriori al detto periodo la impresa era tassata ai fini dell'imposta di RM, il giudice di merito, puo dichiararne il fallimento, sempre che accerti che la riduzione del reddito a cifra inferiore al minimo tassabile sia stata determinata non da 'ridimensionamentò dell'impresa, ma dallo stato di disagio economico, rivelatore del dissesto.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)