Sez. 1, Sentenza n. 4733 del 12/07/1983 (Rv. 429621 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE - IMPRENDITORE COMMERCIALE - CAPITALE INVESTITO NELL'AZIENDA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE - IMPRENDITORE COMMERCIALE - CAPITALE INVESTITO NELL'AZIENDA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Al fine dell'assoggettabilità a fallimento di un imprenditore commerciale, per capitale investito nell'azienda deve intendersi ogni investimento, anche se frutto del cosiddetto "autofinanziamento", effettuato dall'imprenditore per l'acquisto di macchinari e di merci, per l'allestimento di negozi e di impianti, ed in definitiva la quantità di ricchezza immessa nell'attività commerciale, con riferimento al tempo del suo impiego e non solo in quella parte residua esistente al tempo della palese insolvenza, anteriore alla dichiarazione di fallimento. (V 5683/78, mass n 395473; (V 1471/71, mass n 351773; (V 1347/63, mass n 262021).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)