Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18024 del 24/07/2013 (Rv. 627496 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Pendenza di due liti dinanzi a giudici appartenenti a differenti ordini giurisdizionali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
La situazione processuale della litispendenza postula la contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario; ne consegue che, nell'ipotesi di rapporto di ripartizione esterno alla medesima giurisdizione, il concorso tra processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i rimedi che sono appositamente previsti per questa specifica ipotesi, soccorrendo pertanto l'art. 362 cod. proc. civ. e non l'art. 39 cod. proc. civ., per il quale si finirebbe con il fare applicazione, come erroneamente ritenuto dal giudice tributario con riguardo a pretesa litispendenza avanti al giudice amministrativo, di un inammissibile criterio di prevenzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)