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Sez. 5, Sentenza n. 16834 del 30/07/2007 (Rv. 601062 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Pendenza di due liti dinanzi a giudici appartenenti a differenti ordini giurisdizionali - Configurabilità di litispendenza in senso tecnico - Esclusione - Fattispecie in tema di contemporanea pendenza di azione esecutiva ordinaria e giudizio di ottemperanza nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Stato
decisa il 2007-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601062-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

La litispendenza, ai sensi ed agli effetti dell'art. 39 cod. proc. civ., si riferisce alla proposizione della stessa causa davanti a giudici diversi nell'ambito della giurisdizione ordinaria, e, pertanto, non può valere ad introdurre deroghe ai criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, ancorché aditi con la medesima domanda. (Principio affermato dalla S.C. in riferimento alla contemporanea pendenza di un giudizio di ottemperanza e di un'azione di esecuzione ordinaria per la riscossione di somme cui l'Amministrazione finanziaria era stata condannata a titolo di rimborso di ICI indebitamente corrisposta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)