Sez. 5, Sentenza n. 16834 del 30/07/2007 (Rv. 601062 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Pendenza di due liti dinanzi a giudici appartenenti a differenti ordini giurisdizionali - Configurabilità di litispendenza in senso tecnico - Esclusione - Fattispecie in tema di contemporanea pendenza di azione esecutiva ordinaria e giudizio di ottemperanza nei confronti della Pubblica Amministrazione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
La litispendenza, ai sensi ed agli effetti dell'art. 39 cod. proc. civ., si riferisce alla proposizione della stessa causa davanti a giudici diversi nell'ambito della giurisdizione ordinaria, e, pertanto, non può valere ad introdurre deroghe ai criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, ancorché aditi con la medesima domanda. (Principio affermato dalla S.C. in riferimento alla contemporanea pendenza di un giudizio di ottemperanza e di un'azione di esecuzione ordinaria per la riscossione di somme cui l'Amministrazione finanziaria era stata condannata a titolo di rimborso di ICI indebitamente corrisposta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)