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Sez. 5, Sentenza n. 7505 del 13/06/1985 Ud. (dep. 08/08/1985) Rv. 170239 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO - ONERE DEL DIFENSORE - SUSSISTENZA - PROVA INSUFFICIENTE - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170239-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO - ONERE DEL DIFENSORE - SUSSISTENZA - PROVA INSUFFICIENTE - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

In tema di dichiarazione della contumacia il giudice di merito non è tenuto a disporre accertamenti per verificare la fondatezza dell'impedimento a comparire dell'imputato, in quanto non ha l'Obbligo di acquisire ulteriori elementi di controllo rispetto a quanto dedotto dal difensore, sul quale grava l'Onere di dare la prova piena del legittimo e assoluto impedimento. (fattispecie in tema di certificato medico con prescrizione di un breve periodo di riposo non assoluto rilevato dal medico del pronto soccorso in base a sintomatologia lamentata dal paziente e priva di riscontro obiettivo). (Conf mass n 154695; (Conf mass n 164716).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)