Sez. 1, Sentenza n. 4506 del 04/02/1988 Ud. (dep. 12/04/1988) Rv. 178093 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO - ONERE DELL'IMPUTATO - PROVA INSUFFICIENTE - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO - ONERE DELL'IMPUTATO - PROVA INSUFFICIENTE - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Costituisce un Onere per l'imputato, che asserisca l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire all'udienza fissata, corredare l'asserzione della relativa documentazione, in Mancanza della quale il giudice non è obbligato ad effettuare un accertamento d'ufficio sull'esistenza o meno dell'asserito impedimento. La semplice certificazione, infatti, della necessità del ricovero in ospedale per accertamenti non costituisce prova del legittimo impedimento a comparire all'udienza, sempre che tale impedimento non possa essere desunto dal tipo di ricovero o dalla specie della malattia. (Conf mass n 164716; (Conf mass n 170239).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)