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Sez. 3, Sentenza n. 2851 del 01/07/1996 Cc. (dep. 09/09/1996) Rv. 205798 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Violenza sessuale di gruppo - Art. 609 octies cod. pen. - Norma più favorevole rispetto al previgente art. 519 cod. pen. - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205798-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

In tema di violenza sessuale di gruppo non può ritenersi più favorevole al reo l'art. 609 octies cod. pen., introdotto con l'art. 9 legge 15 febbraio 1996, n. 66, rispetto al previgente art. 519 cod. pen., poiché detto reato, cui non è applicabile l'attenuante del fatto di minore gravità di cui all'art. 609 bis, è punito con pena edittalmente più grave - da sei a dodici anni di reclusione - rispetto a quella stabilita per la violenza carnale di cui all'abrogato art. 519 cod. pen. - da tre a dieci anni di reclusione. (Questione esaminata d'ufficio in occasione di dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato). (V. sez. 3, CC. 10 giugno 1996 n. 2561, Guardavalle).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 519 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST., Legge 15/02/1996 num. 66 art. 3, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)