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Sez. 3, Sentenza n. 4114 del 03/12/1996 Cc. (dep. 15/02/1997) Rv. 207327 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Norme contro la violenza sessuale - Congiunzione carnale verificatasi con persona malata di mente - Avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 66 del 1996 - Art. 609 bis cod. pen. ed art. 519 cod. pen. - Norma più favorevole - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207327-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

Se la congiunzione carnale avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1966, n. 66 siasi verificata con persona malata di mente (nella specie: schizofrenica) oppure menomata psichicamente o fisicamente mediante induzione all'atto sessuale del soggetto passivo con abuso della condizione d'inferiorità, deve considerarsi più favorevole la norma attuale di cui all'art. 609 bis cod. pen. rispetto al previgente art. 519 cod. pen., poiché essa ha introdotto elementi di qualificazione della condotta (induzione ed abuso) non previsti dalla precedente disciplina con la quale era presunta in via assoluta la colpevolezza di chi si congiungeva con malato di mente o in stato di menomazione. Se, invece, non siano ravvisabili i predetti elementi introdotti dall'art. 609 bis cod. pen. (induzione ed abuso) è applicabile la previgente normativa, poiché il principio del "favor rei" di cui all'art. 2 cod. pen. è applicabile con riferimento alle diverse discipline che si succedono nel tempo intese nel complesso di ciascuna di esse, senza che possa tenersi conto di singole disposizioni più vantaggiose in ciascuna contenute.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 519 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)