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Sez. 2, Sentenza n. 2464 del 12/07/1968 (Rv. 334891 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - CORTILE- AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE ALLA SOSTA DEGLI AUTOVEICOLI DEI CONDOMINI - MAGGIORANZA SPECIALE DI CUI ALL'ART. 1120 COD.CIV. - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334891-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - CORTILE- AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE ALLA SOSTA DEGLI AUTOVEICOLI DEI CONDOMINI - MAGGIORANZA SPECIALE DI CUI ALL'ART. 1120 COD.CIV. - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'autorizzazione, da parte dell'assemblea condominiale ai condomini proprietari di macchine, a sostare con queste nel cortile comune, non richiede la maggioranza speciale di cui all'art. 1120 cod.civ., incidendo essa soltanto sul modo di utilizzazione del cortile, senza cambiarne la destinazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)