Sez. 2, Sentenza n. 6817 del 14/12/1988 (Rv. 461074 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - COSTRUZIONE DI AUTORIMESSE NEL SOTTOSUOLO DEL CORTILE COMUNE - INNOVAZIONE VIETATA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - COSTRUZIONE DI AUTORIMESSE NEL SOTTOSUOLO DEL CORTILE COMUNE - INNOVAZIONE VIETATA.*
In tema di condominio di edifici, costituisce innovazione vietata ai sensi del secondo comma dell'art. 1120 cod. civ. (e, pertanto, deve essere approvata dalla unanimità dei condomini), la costruzione di autorimesse nel sottosuolo del cortile comune, in quanto comporta il mutamento di destinazione del sottosuolo da sostegno delle aree transitabili e delle aree Verdi a spazio utilizzato per il ricovero di automezzi (con conseguente modifica di destinazione anche della area scoperta soprastante a copertura di locali sotterranei) e determina una situazione di permanente esclusione di ogni altro condomino dall'uso e dal godimento di ciascuna autorimessa sotterranea, assegnata ai singoli condomini, ancorché rimasta di proprietà comune. (V 2696/75, mass n 376679; (V 2464/68, mass n 334891).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120 com. 2, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)