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Sez. 1, Sentenza n. 1021 del 31/03/1972 (Rv. 357364 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE - ESTINZIONE DEL DIRITTO DI CHIEDERE LA SEPARAZIONE PER FATTI ANTERIORI - PRESUPPOSTI - RIPRISTINO DELLA CONVIVENZA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357364-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE - ESTINZIONE DEL DIRITTO DI CHIEDERE LA SEPARAZIONE PER FATTI ANTERIORI - PRESUPPOSTI - RIPRISTINO DELLA CONVIVENZA - NECESSITA.*

L'idoneita della riconciliazione ad estinguere il diritto di chiedere la separazione personale per fatti anteriori sussiste solo se e costituita, oltre che dal perdono delle colpe precedenti, anche dal completo ripristino della convivenza coniugale mediante la ripresa di quei rapporti materiali e spirituali che devono caratterizzare il vincolo matrimoniale. (Conf 891'69).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)