Sez. 1, Sentenza n. 1021 del 31/03/1972 (Rv. 357364 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE - ESTINZIONE DEL DIRITTO DI CHIEDERE LA SEPARAZIONE PER FATTI ANTERIORI - PRESUPPOSTI - RIPRISTINO DELLA CONVIVENZA - NECESSITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE - ESTINZIONE DEL DIRITTO DI CHIEDERE LA SEPARAZIONE PER FATTI ANTERIORI - PRESUPPOSTI - RIPRISTINO DELLA CONVIVENZA - NECESSITA.*
L'idoneita della riconciliazione ad estinguere il diritto di chiedere la separazione personale per fatti anteriori sussiste solo se e costituita, oltre che dal perdono delle colpe precedenti, anche dal completo ripristino della convivenza coniugale mediante la ripresa di quei rapporti materiali e spirituali che devono caratterizzare il vincolo matrimoniale. (Conf 891'69).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)