Sez. 1, Sentenza n. 4044 del 06/12/1974 (Rv. 372650 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE - CONVIVENZA SUCCESSIVA AL FATTO - RICONCILIAZIONE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE - CONVIVENZA SUCCESSIVA AL FATTO - RICONCILIAZIONE - CONDIZIONI.*
La convivenza, anche prolungata, successiva al fatto ingiurioso non e di per se sufficiente ad integrare la riconciliazione che, a norma dell'art 154 cod civ, estingue il diritto di chiedere la separazione, in quanto essa puo essere motivata anche da mero spirito di sopportazione; mentre, per realizzare la fattispecie estintiva, e necessario che la continuazione o la ripresa della vita in comune si caratterizzino in modo da esprimere la ricostituzione senza riserve dei rapporti materiali e spirituali peculiari dell'essenza del vincolo matrimoniale. (V 1021'72, mass n 357364).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)