Sez. 6, Ordinanza n. 475 del 26/04/1972 Cc. (dep. 03/07/1972) Rv. 121545 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - LIBERTA PERSONALE - APPELLO DI PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE IN MATERIA DI LIBERTA PROVVISORIA - POTERI DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - LIBERTA PERSONALE - APPELLO DI PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE IN MATERIA DI LIBERTA PROVVISORIA - POTERI DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA.*
La Sezione istruttoria e giudice di appello; essa, nell'ipotesi di riforma di un provvedimento del giudice istruttore, si sostituisce interamente e si sovrappone al medesimo. Qualora venga riformato un provvedimento del giudice istruttore in materia di liberta provvisoria, la Sezione istruttoria deve disporre o la concessione della liberta provvisoria negata in primo grado, o, nell'ipotesi opposta, il ripristino della carcerazione preventiva, mediante l' emissione del mandato di cattura.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)