Sez. 1, Sentenza n. 1419 del 22/10/1969 Cc. (dep. 24/11/1969) Rv. 087610 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - MANDATI E ORDINI DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RICHIESTA DEL P.M. ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA DI EMISSIONE DEL MANDATO RIFIUTATO DAL GIUDICE ISTRUTTORE - ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA - COMPETENZA ALLA EMISSIONE DEL MANDATO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - MANDATI E ORDINI DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RICHIESTA DEL P.M. ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA DI EMISSIONE DEL MANDATO RIFIUTATO DAL GIUDICE ISTRUTTORE - ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA - COMPETENZA ALLA EMISSIONE DEL MANDATO.*
Qualora la Sezione istruttoria accolga la richiesta del pubblico ministero di emissione del mandato di cattura, respinta dal giudice istruttore, a tale ultimo giudice spetta la Competenza ad emettere il provvedimento restrittivo della libertà personale. Infatti, con l'accoglimento della richiesta del procuratore della Repubblica la Sezione istruttoria ha esaurito la sua funzione di giudice della impugnazione e, conclusosi il procedimento incidentale instaurato per impulso dell'appello proposto dal pubblico ministero, deve riprendere il suo corso l'istruzione formale ad opera del suo titolare al quale è devoluta ogni altra attività. (applicazione in tema di conflitto di Competenza tra Sezione istruttoria e giudice istruttore). (Conf mass n 130425; (Conf mass n 116524; (Conf mass n 113507; (contra mass n 148150; (contra mass n 138716; (contra mass n 137406; (contra mass n 130483; (contra mass n 130424; (contra mass n 129561; (contra mass n 125224; (contra mass n 122034; (contra mass n 121545).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)