Sez. 5, Sentenza n. 6622 del 19/03/2009 (Rv. 607321 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Appello - Autorizzazione ad agire e a contraddire in giudizio - Riferimento al titolare della carica al momento della proposizione dell'impugnazione - Necessità - Conseguenze - Difetto di legittimazione processuale - Coincidenza della persona fisica che propone l'impugnazione con la persona fisica autorizzata - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'autorizzazione ad agire e a contraddire in giudizio in rappresentanza di un ente pubblico (nella specie, un Comune) è riferita al titolare della carica (nella specie, il Sindaco) al momento in cui l'atto deve essere compiuto, e non alla persona fisica; conseguentemente, è inammissibile, per difetto di legittimazione processuale, l'appello proposto da persona che - pur qualificatasi come Sindaco - era cessata dalla carica in esito ad intervenute elezioni amministrative, restando irrilevante che la suddetta persona fisica fosse stata autorizzata dalla Giunta municipale a proporre l'impugnazione quando ancora era titolare della carica di Sindaco
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)