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Sez. 3, Sentenza n. 2210 del 16/02/2012 (Rv. 621775 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Giunta municipale - Autorizzazione ad agire e a contraddire in giudizio - Mancata limitazione al giudizio di primo grado - Conseguenze - Estensione dell'autorizzazione alla proposizione dell'appello - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621775-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

L'autorizzazione della giunta municipale al sindaco di un comune a proporre una domanda o a resistere in giudizio, non contenente alcuna limitazione al primo grado, abilita implicitamente il sindaco anche alla proposizione dell'appello, ove il giudizio abbia avuto un esito sfavorevole all'ente territoriale, in conformità al principio generale secondo il quale la procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado "per il presente giudizio", senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, così superando la presunzione di conferimento solo per primo grado, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 47, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)