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Sez. U, Sentenza n. 1680 del 28/06/1966 (Rv. 323293 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - MOMENTO DETERMINANTE - PRINCIPIO DELLA PERPETUATIO JURISDICTIONIS - IRRILEVANZA DEI SOLI MUTAMENTI DELLO STATO DI FATTO SUCCESSIVI ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA.*
Stato
decisa il 1966-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323293-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - MOMENTO DETERMINANTE - PRINCIPIO DELLA PERPETUATIO JURISDICTIONIS - IRRILEVANZA DEI SOLI MUTAMENTI DELLO STATO DI FATTO SUCCESSIVI ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA.*

L'irrilevanza dei mutamenti dello stato di fatto successivi alla proposizione della domanda, sancita dall'art. 5 cod.proc.civ. rispetto al la giurisdizione ed alla Competenza essendo diretta a favorire la perpetuatio jurisdictionis, riguarda i soli fatti che ne comporterebbero la cessazione, al contrario, va ritenuta sussistente la Competenza, sia interna che giurisdizionale, anche se il giudice incompetente in origine, sia divenuto competente nel corso del giudizio per il mutamento dello stato di fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)