Sez. L, Sentenza n. 3869 del 08/08/1978 (Rv. 393446 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE - MUTAMENTO DELLO STATO DI FATTO SUCCESSIVO ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - LIMITI - MUTAMENTO DELLO STATO DI FATTO IN APPELLO COMPORTANTE LA SOPRAVVENIENZA DELLA GIURISDIZIONE DELL'AGO NEGATA IN PRIMO GRADO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE - MUTAMENTO DELLO STATO DI FATTO SUCCESSIVO ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - LIMITI - MUTAMENTO DELLO STATO DI FATTO IN APPELLO COMPORTANTE LA SOPRAVVENIENZA DELLA GIURISDIZIONE DELL'AGO NEGATA IN PRIMO GRADO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.*
L'irrilevanza dei mutamenti dello stato di fatto successivi alla proposizione della domanda, stabilita dall'art 5 cod proc civ e diretta a favorire, non gia ad impedire la cosiddetta perpetuatio jurisdictionis (e riguarda, pertanto, i soli fatti che ne comportano la cessazione), non gia a perpetuare l'originaria insussistenza della giurisdizione, nel caso in cui un successivo mutamento dello stato di fatto ne abbia determinato la nascita. Tale soluzione si applica anche quando la sopravvenienza della giurisdizione si sia verificata nel corso del giudizio di appello e pertanto, qualora il giudice di primo grado abbia esattamente negato allo stato la giurisdizione del giudice ordinario (nella specie, per l'improponibilita della domanda prima dell'esaurimento della fase amministrativa di accertamento dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa, che determina un difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario), il giudice d'appello, che ritenga sopravvenuta tale giurisdizione (nella specie, per essere stato il convenuto restituito in bonis), non puo decidere la causa nel merito, ma deve rimetterla al primo giudice a norma dell'art 353 comma primo, cod proc civ. (V 1881/75, mass n 375553; (V 139/73, mass n 361899; (V 9/73, mass n 361753; (V 461/68, mass n 331493; (V 1680/66, mass n 323293).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)