Sez. L, Sentenza n. 1575 del 26/01/2010 (Rv. 611196 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Dequalificazione del lavoratore - Successiva malattia del lavoratore - Riconducibilità eziologica della malattia al provvedimento di modifica delle mansioni - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Efficacia concausale del mutamento delle mansioni - Sufficienza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
In caso di dequalificazione del lavoratore, che lamenti un danno biologico conseguente alla modifica delle mansioni, il rapporto eziologico tra il provvedimento di modifica delle mansioni e la malattia sussiste anche quando il provvedimento costituisca solo una concausa della malattia ed abbia operato su di un substrato patologico preesistente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)