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Sez. L, Sentenza n. 21021 del 08/10/2007 (Rv. 599555 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | Valutazione del grado di riduzione dell'attitudine lavorativa per malattia professionale - Pluralità di cause - Criterio utilizzabile - Detrazione della percentuale dovuta a causa extraprofessionale - Fattispecie in tema di broncopneumopatia.
Stato
decisa il 2007-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599555-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dall'equivalenza delle condizioni che hanno concorso a provocarlo, salvo il caso in cui il nesso di causalità è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, in riferimento agli stati morbosi preesistenti può applicarsi alle sole c.d. concause di lesione, nelle quali un evento patologico unitario ed indivisibile sia conseguenza di più fattori causali, mentre non si applica alle c.d. concause di invalidità, nelle quali, pur in presenza di un concorso di cause, rimane possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali di un'altra, sicché trova applicazione l'art. 79 del t.u. n. 1124 del 1965. (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto la broncopneumopatia cronico ostruttiva da cui era affetto il ricorrente ad origine prevalentemente extraprofessionale, in qaunto riconducibile causalmente per la gran parte al fatto che lo stesso fosse da tempo abituale fumatore, piuttosto che allo svolgimento di mansioni di posa di intonaco, che avevano avuto nel determinismo della malattia un ruolo concausale modesto).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)