diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3310 del 11/02/1983 Ud. (dep. 20/04/1983) Rv. 158480 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - ATTI PUBBLICI E CERTIFICATI AMMINISTRATIVI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1983-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158480-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - ATTI PUBBLICI E CERTIFICATI AMMINISTRATIVI - DIFFERENZE.*

In tema di falso documentale, il criterio che caratterizza l'atto pubblico e lo distingue dal certificato amministrativo non è tanto da ricercare nel carattere costitutivo dell'atto, quanto nella appartenenza o meno del fatto attestato alla sfera di attività del pubblico ufficiale. Sono, pertanto, da considerarsi certificazioni amministrative solo le attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui spiegate o di fatti avvenuti alla sua presenza. (Conf mass n 156038; (Conf mass n 152805; (Conf mass n 151762; (Conf mass n 146276).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)