Sez. 5, Sentenza n. 2825 del 02/02/1982 Ud. (dep. 17/03/1982) Rv. 152805 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - CRITERIO DISTINTIVO FRA ATTI PUBBLICI E CERTIFICATI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - CRITERIO DISTINTIVO FRA ATTI PUBBLICI E CERTIFICATI - FATTISPECIE.*
Agli effetti della tutela del falso documentale, il criterio distintivo primario tra atto pubblico e certificato amministrativo risiede nell'appartenenza o meno del fatto attestato ad una attività contestuale e propria del pubblico ufficiale, onde sono da considerarsi certificati amministrativi quelle attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui direttamente compiute o di fatti accaduti sotto la sua immediata percezione. (nella specie è stato ritenuto atto pubblico il verbale di licitazione privata relativo alla aggiudicazione di una gara di appalto per la esecuzione di opere pubbliche. La suprema Corte ha, tuttavia, assolto gli imputati del reato di falso ideologico in atto pubblico - per aver attestato due circostanze non vere, ossia l'invio di lettere di invito a tutte le ditte ritenute idonee dalla P.a. E l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di gara - in quanto tali formalità non sono richieste dalla legge 2 febbraio 1973 n. 14, a certe condizioni, per le gare di importo non superiore ai 300 milioni). (Conf mass n 150584, sulla prima parte; (Conf mass n 146276, sulla prima parte; (Conf mass n 145954, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Legge 02/02/1973 num. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)