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Sez. 1, Sentenza n. 1689 del 12/03/1984 (Rv. 433757 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - CONTO CORRENTE - MANDATO "IN REM PROPRIAM" CONFERITO AD UNA BANCA PER LA RISCOSSIONE DI CREDITI DEL MANDANTE VERSO TERZI CON FACOLTÀ DI COMPENSAZIONE CON CREDITI DELLA BANCA VERSO IL MANDANTE MEDESIMO PER ANTICIPAZIONI O FINANZIAMENTI - PERSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433757-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - CONTO CORRENTE - MANDATO "IN REM PROPRIAM" CONFERITO AD UNA BANCA PER LA RISCOSSIONE DI CREDITI DEL MANDANTE VERSO TERZI CON FACOLTÀ DI COMPENSAZIONE CON CREDITI DELLA BANCA VERSO IL MANDANTE MEDESIMO PER ANTICIPAZIONI O FINANZIAMENTI - PERSISTENZA - LIMITI.*

Il sopravvenuto fallimento del mandante non determina l'automatico scioglimento del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario (cosiddetto mandato in rem propriam), sicché, in caso di mandato conferito ad una banca per la riscossione di crediti del mandante verso terzi al fine di consentire alla mandataria di operare la compensazione tra le somme riscosse per conto del mandante ed i crediti verso il medesimo derivanti da anticipazioni o finanziamenti a lui concessi, la banca conserva la legittimazione a riscuotere pur dopo il fallimento del mandante, ma non può più procedere a detta compensazione (e quanto riscosso successivamente alla dichiarazione di fallimento rimane quindi acquisito alla procedura), non essendo essa applicabile in Sede fallimentare tra crediti anteriori verso il fallito e debiti verso il medesimo sorti nel corso della procedura fallimentare. (Conf 857/83, mass nn 425611 e 425612; (Conf 1182/81, mass n 411746; (Conf 975/79, mass n 397165; (Conf 4620/77, mass n 388225).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)