Sez. 1, Sentenza n. 857 del 01/02/1983 (Rv. 425611 - 01)
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE - MANDATO CONFERITO ANCHE NELL'INTERESSE DEL MANDATARIO O DI UN TERZO (COSIDDETTO MANDATO IN REM PROPRIAM) - MANDATO ORDINARIO - DISTINZIONE - EFFETTI - REVOCA DA PARTE DEL MANDANTE - ESCLUSIONE - LIMITI - CONDIZIONE.*
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE - MANDATO CONFERITO ANCHE NELL'INTERESSE DEL MANDATARIO O DI UN TERZO (COSIDDETTO MANDATO IN REM PROPRIAM) - MANDATO ORDINARIO - DISTINZIONE - EFFETTI - REVOCA DA PARTE DEL MANDANTE - ESCLUSIONE - LIMITI - CONDIZIONE.*
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di un terzo (cosiddetto mandato in rem propriam) si distingue dallo ordinario mandato in quanto è diretto al soddisfacimento di un interesse del mandatario, diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al conseguimento del corrispettivo, e costituisce il negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico del mandato, connesso alla realizzazione di un altro rapporto o di un altro negozio intercorso tra le parti e sottostante al mandato. Il detto mandato non può essere revocato da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito dalle parti, o che ricorre una giusta causa di revoca, la quale può ritenersi verificata quando sia dimostrata, nella fattispecie concreta, l'avvenuta realizzazione o l'impossibilità di realizzazione dell'interesse del mandatario, in relazione al sottostante rapporto giuridico. (V 4282/81, mass n 414963).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)