Sez. 4, Sentenza n. 1509 del 15/12/1989 Ud. (dep. 02/02/1990) Rv. 183208 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - MORTE DI PIÙ PERSONE - REATO UNICO - ESCLUSIONE - CONCORSO FORMALE DI REATI - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - MORTE DI PIÙ PERSONE - REATO UNICO - ESCLUSIONE - CONCORSO FORMALE DI REATI - SUSSISTENZA.*
Il caso di omicidio plurimo colposo in dipendenza di un'unica condotta, previsto dall'art. 589 comma terzo cod. pen., non costituisce un reato unico, ma un concorso formale di più reati (la Cassazione ha evidenziato che, integrando i reati commessi in concorso formale un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 45 n. 3 cod. proc. pen., nel caso in cui gli stessi, di pari gravità, siano stati commessi in pari numero in circoscrizioni diverse della stessa Corte d'appello, la Competenza a conoscere di essi appartiene al giudice designato dalla Sezione istruttoria, ai sensi dell'art. 48 comma primo cod. proc. pen., precisando, peraltro, che, nel caso in cui erroneamente non sia stata richiesta la designazione del giudice competente alla predetta Sezione ed il procedimento sia pervenuto senza contestazioni al dibattimento, la Competenza deve ritenersi radicata nel giudice che ha proceduto al giudizio). (V mass n 150232 ed ivi citate; (V mass n 106314).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 45 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 48 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)