Sez. 4, Sentenza n. 1329 del 14/07/1967 Ud. (dep. 14/12/1967) Rv. 106314 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - MORTE DI PIU PERSONE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - LESIONI DI PIU PERSONE - CUMULO GIURIDICO DELLE PENE - CONCORSO FORMALE DI REATI - DISCIPLINA - ULTERIORI MODIFICAZIONI - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE DEL REATO - COMPUTA IN ORDINE AI SINGOLI REATI.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - MORTE DI PIU PERSONE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - LESIONI DI PIU PERSONE - CUMULO GIURIDICO DELLE PENE - CONCORSO FORMALE DI REATI - DISCIPLINA - ULTERIORI MODIFICAZIONI - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE DEL REATO - COMPUTA IN ORDINE AI SINGOLI REATI.*
La legge 11 maggio 1966, n 296, modificativa degli artt 589 e 590 cod pen, ha sostituito al cumulo materiale delle pene il sistema del cumulo giuridico, senza comunque innovare ai principi ed alle regole sul concorso formale dei reati. Ne consegue che, in caso di pluralita di eventi causati con unica Azione, i termini di prescrizione di ogni singolo reato decorrono dalla data del verificarsi dell'evento riferibile al reato stesso. (V 102847, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 11/05/1966 num. 296 art. 1, Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)