Sez. 2 - , Ordinanza n. 10929 del 26/04/2023 (Rv. 667759 - 02)
SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE | Servitù coattiva - Art. 122 TU n. 1775 del r.d. 11 dicembre 1933 - Derogabilità - Conseguenze.
SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE
In tema di servitù coattive, dalla espressa derogabilità dell'art. 122 del r.d. n. 1775 del 1933 discende che il proprietario del fondo servente, pur avendo la facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione che obblighi l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza essere tenuto ad indennizzi o rimborsi, può, tuttavia, validamente decidere di non esercitare la suddetta facoltà e - nell'esercizio della propria autonomia negoziale - di accollarsi le spese di ricollocazione di condutture e appoggi.
Cod. Civ. art. 1027, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122, Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)