Sez. 2 - , Ordinanza n. 19037 del 13/06/2022 (Rv. 664995 - 01)
SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE | Servitù di elettrodotto - Prevalenza della norma speciale di cui al T.U. n. 1775 del 1933 sui principi del codice civile - “Ratio” - Contemperamento di opposte esigenze - Poteri del proprietario - Facoltà di rimozione e spostamento, salvo l’obbligo di offrire al titolare della servitù percorsi alternativi.
SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE
In materia di elettrodotto, l'art. 122 T.U. n. 1775 del 1933, che prevale sui principi generali del codice civile, costituisce norma di equilibrio tra le contrapposte esigenze del gestore, dell'utente finale e del proprietario del fondo su cui grava la relativa servitù, al quale è concessa la facoltà di usare liberamente il proprio fondo, anche quando ciò comporti la rimozione o lo spostamento dell'elettrodotto, salvo l'obbligo di offrire, ove possibile, un percorso alternativo per la conduttura elettrica.
Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)