Sez. 5, Sentenza n. 13081 del 15/06/2011 (Rv. 618440 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Identificazione - Valore dichiarato dal contribuente e non rettificato dall'Amministrazione, ovvero corretto dall'Ufficio e non impugnato, ovvero concordato dalle parti o determinato in applicazione di norme sul condono fiscale - Equipollenza - Configurabilità - Assunzione come valore iniziale di quello dichiarato o accertato per il precedente acquisto - Riferimento allo stesso immobile di nuova tassazione - Necessità - Ragioni - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE
In tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.), ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - in forza del quale l'imponibile si determina assumendo come valore finale "quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione" e quale valore iniziale "quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto" -, sono irrilevanti le modalità di identificazione del valore iniziale definitivo, il quale può consistere in quello dichiarato dal contribuente e non rettificato dall'Amministrazione, oppure in quello corretto da quest'ultima e non impugnato dall'interessato, ovvero in quello concordato dalle parti o determinato automaticamente sulla base di norme dettate per agevolare la definizione delle pendenze tributarie; il valore di precedente tassazione, corrispondente a quello dichiarato o accertato per il precedente acquisto, si deve peraltro riferire al medesimo compendio immobiliare e non ad una sua porzione che, infatti, per la diversità ontologica dei cespiti, non dà luogo a quella continuità nella circolazione del medesimo bene che fonda il requisito di stima oggettiva, per il carattere di unitarietà e continuità che connota la fattispecie impositiva del predetto tributo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)