diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 602 del 13/01/2006 (Rv. 589995 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Identificazioni del valore iniziale definitivo - Modalità - Irrilevanza - Valore concordato dalle parti o determinato in applicazione di norme sul condono fiscale in relazione al precedente trasferimento - Assunzione come valore iniziale - Necessità - Fattispecie in tema di definizione operata ai sensi del d.l. n. 79 del 1997.
Stato
decisa il 2006-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589995-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE

In tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.), ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - in forza del quale l'imponibile si determina assumendo come valore finale "quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione" e quale valore iniziale "quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto" -, restano irrilevanti le modalità di identificazione del valore iniziale definitivo, il quale può consistere in quello dichiarato dal contribuente e non rettificato dall'amministrazione, oppure in quello corretto da quest'ultima e non impugnato dall'interessato, ovvero in quello concordato dalle parti o determinato automaticamente sulla base di norme dettate per agevolare la definizione delle pendenze tributarie. Va pertanto assunto come valore iniziale definitivo quello rettificato dall'amministrazione in relazione al precedente trasferimento, che sia stato posto a base della definizione operata dal contribuente ai sensi del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 21, Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)