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Sez. 2 - , Sentenza n. 13148 del 30/06/2020 (Rv. 658282 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Compravendita - Applicazione della normativa consumeristica - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658282-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d, lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva erroneamente applicato le norme civilistiche in materia di vendita, anzichè la disciplina relativa ai contratti di consumo, pur risultando dalla decisione impugnata che la compravendita aveva ad oggetto un'autovettura, alienata da una concessionaria di rivendita di autovetture usate - e, quindi, un operatore commerciale - ad una persona fisica, che l'aveva acquistata per ragioni personali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 120, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 128, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 129, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 130, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 132, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 135, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)