Sez. 3 - , Sentenza n. 14775 del 30/05/2019 (Rv. 654097 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Vendita di beni di consumo - Art. 130 d.lgs. n. 206 del 2005 - Difetto di conformità al momento della consegna - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In tema di vendita di beni di consumo, l'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 reca una specifica tutela del consumatore, prevedendo e disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, mentre, come previsto dall'art. 135 del menzionato d.lgs., in tutti gli altri casi d'inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione (circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità) e prova. (Nella specie, con riferimento alla vendita di una autovettura, la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la decisione, con cui era stata esclusa la responsabilità ex art. 130 del d.lgs. cit. del concessionario, stante il giudicato sull'inesistenza di difetti originari del bene, ed era anche stata negata ogni altra responsabilità, in mancanza di specifica allegazione e prova del nesso eziologico fra una condotta illecita qualificata e il danno, verificatosi a distanza di tempo dall'acquisto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 130, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 135, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)