Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23914 del 27/12/2012 (Rv. 625129 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE | Sentenza di condanna di un soggetto al pagamento di distinte somme di denaro in favore di più soggetti non legati da vincolo di solidarietà attiva - Notificazione di una sola copia del titolo esecutivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE
La notificazione di una sola copia del titolo esecutivo, contenente il credito di due creditori non legati da vincolo di solidarietà attiva, da parte dell'avvocato che agisce nella qualità di procuratore di entrambi, non comporta alcuna nullità, a fronte di due precetti correttamente notificati da ciascuno dei due creditori. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie riguardante un'unica sentenza di condanna, contenente statuizioni in relazione al credito vantato da due creditori, non legati da vincolo di solidarietà, nei confronti del medesimo debitore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)