Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6763 del 21/03/2014 (Rv. 630245 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE | Notificazione in unica copia di sentenza costituente titolo esecutivo in favore di una parte nonché del procuratore distrattario - Validità agli effetti previsti dall'art. 479 cod. proc. civ. quanto al credito spettante al procuratore - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE
La notificazione della sentenza, costituente titolo sia in favore del contendente vittorioso sia, per il capo di condanna alle spese, del procuratore distrattario, quando effettuata in una sola copia, unitamente al precetto intimato dal procuratore solo in nome (o nell'interesse) della parte assistita vittoriosa, non assolve alla funzione - che costituisce la "ratio" dell'art. 479 cod. proc. civ. - di assicurare al debitore la conoscenza sia del titolo, sia del credito per il quale si intende procedere, relativamente al credito per spese processuali, spettante al difensore, potendo riferirsi la notificazione esclusivamente al soggetto in nome (o nell'interesse) del quale è stato intimato il precetto e alla statuizione di condanna in favore dello stesso soggetto. Ne consegue la nullità del precetto di pagamento intimato dal procuratore distrattario senza la preventiva o contestuale notificazione di copia esecutiva della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo favore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)