Sez. 4, Sentenza n. 41 del 22/11/1996 Ud. (dep. 09/01/1997) Rv. 207407 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE | Mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza - Nullità di ordine generale - Nullità a regime intermedio - Ravvisabilità - Deducibilità nel termine previsto dall'art. 180 cod. proc. pen.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE
La mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza integra una nullità di ordine generale qualificabile come nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen.. Essa, pertanto, deve essere rilevata di ufficio o dedotta dall'interessato nel termine previsto dal menzionato art. 180.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)