Sez. 6, Sentenza n. 8854 del 20/05/1988 Ud. (dep. 30/07/1998) Rv. 212001 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IN GENERE | Mancanza di correlazione tra accusa e sentenza - Nullità assoluta e insanabile - Esclusione - Fattispecie in tema di corruzione.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IN GENERE
Il difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza - che non comporta nullità "generale assoluta e insanabile" - postula una trasformazione radicale del fatto nei suoi elementi essenziali tale da dare luogo a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (nella fattispecie, in cui si verteva in tema di corruzione propria, la corte ha ritenuto che non ricorresse il difetto di correlazione sia perché tra le due ipotesi, prospettate in alternativa, di commissione dei reati in esecuzione di un accordo tra due ministri o in esecuzione di un "patto spartitorio tra partiti a livello nazionale" non vi era alcuna eterogeneità o incompatibilità, sia perché gli addebiti sostanziali erano comunque rappresentati dalla "richiesta e percezione" delle percentuali e delle somme indicate nel capo di imputazione, attraverso le modalità in quest'ultimo specificate).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)