Sez. 2, Sentenza n. 23828 del 21/12/2012 (Rv. 624662 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda - Condizioni - Iscrizione nei libri contabili obbligatori - Analiticità e specificità, anche nominativa, delle operazioni annotate - Necessità - Integrazione di annotazioni generiche mediante elementi esterni - Ammissibilità - Esclusione.
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE
In tema di cessione d'azienda, la disposizione di cui all'art. 2560, secondo comma, cod. civ., secondo cui l'acquirente risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili, è dettata non solo dall'esigenza di tutelare í terzi creditori, già contraenti con l'impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art. 2560 cod. civ., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell'ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell'indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un'annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)