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Sez. 3, Sentenza n. 13319 del 30/06/2015 (Rv. 635820 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Cessione di ramo d'azienda - Responsabilità del cessionario per i debiti pregressi - Limitazione ai debiti relativi al ramo ceduto - Condizione - Inerenza dei debiti al ramo ceduto.
Stato
decisa il 2015-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635820-01

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE

In caso di cessione di ramo d'azienda, l'acquirente, pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma dell'art. 2560 cod. civ., dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)