Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37940 del 28/12/2022 (Rv. 666512 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative in materia tributaria - Ravvedimento operoso - Condotte dichiarative fraudolente - Applicabilità - Avvio dell'attività istruttoria - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In materia di imposte sui redditi, l'accesso allo strumento del ravvedimento operoso, consentito anche per regolarizzare le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente, non è precluso dall'avvio dell'attività istruttoria, poiché gli artt. 13 e 13 bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, disciplinando gli effetti penali prodotti dalla procedura deflattiva prima e dopo l'avvio di qualunque attività istruttoria, ne legittimano l'utilizzo sino alla notifica dell'atto impositivo.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)