Sez. 5 - , Ordinanza n. 33974 del 17/11/2022 (Rv. 666434 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative in materia tributaria - Ravvedimento operoso - Violazioni connesse a condotte fraudolente - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In materia di imposte sui redditi, il contribuente può accedere allo strumento del ravvedimento operoso anche per regolarizzare le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente, ferma restando l'operatività dei limiti propri della relativa disciplina e tenendo conto della situazione concreta e dei relativi riflessi in ordine al "quantum" della sanzione; ciò in considerazione della volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali - senza alcuna distinzione circa la tipologia di reato tributario contestato - documentata dall'estensione delle cause di non punibilità ai reati di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, determinata dall'inserimento, nell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, del riferimento esplicito agli artt. 2 e 3 del medesimo decreto.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)