diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 18016 del 09/07/2018 (Rv. 649587 - 03)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Onere probatorio del cessionario che agisca verso il debitore ceduto - Prova del negozio di cessione - Necessità - Sussistenza - Prova della causa della cessione - Necessità - Insussistenza - Verifiche del debitore ceduto - Limiti.
Stato
decisa il 2018-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649587-03

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa; né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)