Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28093 del 14/10/2021 (Rv. 662514 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Poteri del debitore ceduto - Interferenza nei rapporti tra cedente e cessionario - Esclusone - Indagine sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione - Sussistenza - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
Nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra quest'ultimo e il cedente, atteso che il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)