Sez. 1, Sentenza n. 23636 del 06/11/2006 (Rv. 594340 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA | Prova testimoniale già espletata - Richiesta di ulteriore testimonianza - Tardiva integrazione della lista testimoniale - Inammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre1981, n. 689, si applicano le regole proprie del processo civile. Ne consegue che, in materia di prova, va rispettato il principio dell'unità della prova testimoniale posto dall'art. 244 cod. proc. civ.. È pertanto inammissibile la prova suddetta per la tardiva integrazione della lista dei testimoni effettuata a prova testimoniale già espletata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)