Sez. 1, Sentenza n. 20700 del 22/09/2006 (Rv. 592288 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Regole del processo civile - Applicabilità - Prova contraria - Necessaria deduzione nella prima risposta - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre, n. 689, si applicano le regole proprie del processo civile: in particolare, in caso di articolazione (su istanza di parte o anche d'ufficio) di mezzi di prova orale, l'eventuale prova contraria, diretta e indiretta, deve essere dedotta nella prima risposta, e inoltre è vietato richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova dopo l'esaurimento della fase istruttoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)