Sez. 1, Sentenza n. 5651 del 18/12/1989 (Rv. 464615 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - ALLUVIONI - COMUNI DELLA SICILIA E CALABRIA COLPITI DALLE ALLUVIONI DEL DICEMBRE DEL 1972 E DEL GENNAIO 1973 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE O DECADENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - ALLUVIONI - COMUNI DELLA SICILIA E CALABRIA COLPITI DALLE ALLUVIONI DEL DICEMBRE DEL 1972 E DEL GENNAIO 1973 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE O DECADENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di provvidenze a favore dei comuni della Sicilia e Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre del 1972 e del gennaio del 1973, la sospensione dei termini di prescrizione o decadenza, contemplata dall'art. 1 primo comma del d.l. 22 gennaio 1973 n. 2, convertito con modificazioni in legge 23 marzo 1973 n. 36, riguarda i termini che "siano scaduti o scadano" durante il periodo da determinarsi ai sensi del successivo art. 4, e, pertanto, non opera per i termini in corso nel periodo stesso (senza che tale delimitazione possa configurare un contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione). (V Corte costituzionale ord. N. 650/88).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legge 22/01/1973 num. 2 art. 1 CORTE COST., Legge 23/03/1973 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)