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Sez. L, Sentenza n. 25894 del 28/10/2008 (Rv. 605222 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Regioni Sicilia e Molise - Sospensione dei termini processuali e sostanziali disposta in provvedimenti governativi in favore di territori colpiti da calamità naturali - Portata - Proroga delle scadenze comprese nel periodo previsto.
Stato
decisa il 2008-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605222-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

In tema di sospensione dei termini, processuali e sostanziali, disposta in provvedimenti governativi in favore di territori colpiti da calamità naturali, la sospensione nelle regioni Sicilia e Molise, nel periodo dal 4 novembre 2002 fino al 31 marzo 2003 (poi prorogata al 30 giugno 2003 dall'ordinanza P.C.M. 10 aprile 2003, n. 3279), ai sensi del d.l. n. 245 del 2002, conv. in legge n. 286 del 2002, riguarda solo "i termini in scadenza" nel periodo suddetto, da intendersi spostati "ex lege" all'1 aprile 1998, non rimanendo sospeso, invece, il decorso del tempo compreso nello stesso intervallo temporale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/11/2002 num. 245, Legge 27/12/2002 num. 286 CORTE COST., Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 10/04/2003 num. 3279

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)